Amministratori di condominio: definite le indennità 2025

Le Parti sociali del settore dei servizi di amministrazione condominiale hanno raggiunto un nuovo accordo relativo alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL “Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili”, siglato da Anaci-Saci e Cisal Terziario. 

Il contratto collettivo, in vigore dal 1° luglio 2022, è scaduto il 30 giugno 2025 e l’articolo 27 stabilisce che, dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza — quindi  a partire dal 1° ottobre 2025 — debba essere riconosciuta ai lavoratori un’indennità mensile calcolata sulla base dell’Indice IPCA depurato dagli energetici importati.

L’accordo del 31 ottobre 2025 definisce puntualmente tale indennità sulla base della variazione IPCA registrata tra agosto 2022 (indice 1: 109,20) e giugno 2025 (indice 2: 121,80). L’incremento dell’11,538%, ridotto al 70% come previsto dal CCNL, determina una percentuale utile dell’8%, applicata alle componenti aggiornate al 1° luglio 2023.

L’indennità costituirà una voce della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) e sarà integralmente assorbita al momento dell'effettivo  rinnovo del CCNL, quando entreranno in vigore le nuove tabelle retributive.

Novità: valori ufficiali dell’I.V.C. e scadenze del welfare

L’accordo definisce con precisione gli importi della Indennità di Vacanza Contrattuale spettante mensilmente ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2025. Gli importi sono calcolati applicando l’8% alla componente parametrica di ciascun livello. Tabella HTML aggiornata

Livello Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) IVC lorda mensile (8%)
Quadro 2.210,63 € 176,85 €
A1 1.915,88 € 153,27 €
A2 1.719,38 € 137,55 €
B1 1.522,88 € 121,83 €
B2 1.375,50 € 110,04 €
C1 1.277,25 € 102,18 €
C2 1.179,00 € 94,32 €
D1 1.100,40 € 88,03 €
D2 982,50 € 78,60 €

Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti  hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:

  • 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
  •  1.200 € annui per i quadri.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia stata erogata la prima rata a luglio, l’intero importo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2025