Nelle società azionisti impegnati nel lungo termine

Il Governo, in data 29 gennaio 2020, ha emanato la bozza di Decreto legislativo riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

Tale atto, rappresenta l’attuazione dell’art. 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione Europea) nella quale sono indicati i principi e i criteri direttivi specifici affinchè il Governo recepisca la Direttiva UE 2017/828 (cd. SHRD2).

In particolare, i criteri di delega contenuti nella legge 117/2019 sono volti a:

  • modificare il Codice delle Assicurazioni private integrando la disciplina del governo societario (con riferimento agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale);
  • prevedere sanzioni amministrative più elevate per le violazioni degli obblighi in capo agli intermediari.

L’obiettivo della nuova normativa consiste nel:

  •  favorire un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario in termini di consapevolezza delle scelte e stabilità nel lungo periodo;
  • semplificare l'esercizio dei diritti degli azionisti (compreso quello di partecipazione e voto nelle assemblee);
  • richiedere a investitori istituzionali e gestori di attività di rendere note le proprie politiche di impegno nelle società partecipate e di investimento nonché di comunicare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione degli esponenti aziendali.

Ciò premesso, il Decreto legislativo apporta integrazioni e correzioni:

  1. al Testo Unico delle disposizioni in materia Finanziaria di cui al D.lgs 58/1998 (cd. TUF), nella parte V relativa disciplina del governo societario;
  2. al Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.lgs. 209/2005 (cd. CAP).

Le principali novità contenute nel decreto sono le seguenti:

  • aumento delle fattispecie sanzionabili e previsione in un unico articolo delle sanzioni per inadempimento agli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari;
  • innalzamento del limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro per particolari violazioni di obblighi imposti a carico degli intermediari;
  • eliminazione dei criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione;
  • rimozione degli esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora venga accertata la minaccia per la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative.

Dal quadro delineato risulta una disciplina sanzionatoria più aspra nei confronti delle violazioni degli obblighi in capo agli intermediari finanziari nell’ottica di garantire i diritti degli azionisti e incentivare il loro impegno nel lungo periodo.

Allegati: